Art. 22.
(Denominazione e marchio nazionale dell'acquacoltura).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero con proprio decreto, sentiti gli organismi di concertazione permanente di cui al titolo III, capo I, approva la denominazione e il marchio di riconoscimento che contraddistinguono univocamente, per l'etichettatura, l'immissione in commercio e la pubblicità i prodotti di cui all'articolo 21, comma 1.
      2. L'utilizzazione non autorizzata o impropria della denominazione e del marchio di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo VIII, capo VII.
      3. Gli operatori e gli organismi di controllo autorizzati sono sottoposti al sistema sanzionatorio di cui al titolo VIII, capo VII.

 

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